L’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, in tema di conciliazione obbligatoria di controversie civili e commerciali, impone a chi intenda esercitare un’azione giudiziale inerente la materia dei contratti bancari o finanziari il previo esperimento di una procedura conciliativa a pena di improcedibilità della domanda.

 

La Corte di Cassazione ha chiarito cosa l' art. 5 intenda per “contratti bancari” e “finanziari” con una ordinanza depositata il 12 giugno 2018, ha precisato che “il riferimento della norma (‘ratione temporis’ applicabile, non modificata in ‘parte qua’) è appunto ai contratti bancari, e non, più generalmente, ‘stipulati con un istituto di credito’; così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti ‘con finalità di finanziamento’ anche in chiave mista”.

 

La precisazione specifica che l’art. 5 non può che far richiamo, restrittivamente, “alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all’art. 1)”, è stata di ausilio ad estromettere dal campo oggetto dell'analisi il rapporto di c.d. “leasing immobiliare”.

 

I Giudici della Suprema Corte, a giustificazione della commentata pronuncia, hanno infatti osservato: “in questa cornice normativa, (…), non è possibile estendere l’area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all’acquisto ovvero all’utilizzazione di quello specifico bene coinvolto”.

 

La Cassazione ha affermato, seppur indirettamente, che il contratto di leasing immobiliare (o “finanziario”, in virtù del quale l’intermediario finanziario, concedente, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e lo pone a disposizione di quest’ultimo, verso un determinato corrispettivo, sino alla convenuta scadenza, alla quale l’utilizzatore avrà diritto di acquistare il bene dietro versamento di un prestabilito importo) non è qualificabile come contratto bancario o finanziario!

 

In definitiva, non è sufficiente che il contratto oggetto di controversia sia stato stipulato con un istituto bancario o finanziario o sottenda ad una “finalità di finanziamento”, perché essere ritenuto assoggettabile alla disciplina della conciliazione obbligatoria, è necessario che esso risponda ai requisiti di forma definiti dal T.U.B. o dal T.U.F..

 

CHIARIMENTI IN MATERIA DI LEASING

 

CASSAZIONE

12 GIUGNO 2018

N. 15202


Cassazione Sezione III Civile  12 giugno 2018, n. 15200

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CONTRATTI BANCARI


I contratti bancari sono disciplinati da due diversi testi legislativi:

  • il codice civile disposizioni di riferimento sono gli artt. 1834 ss. c.c.
  • il testo unico bancario artt. 117 t.u.b. e seguenti.