Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le azioni giudiziali relative alla controversia in materia di diritti reali tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
I diritti reali hanno per oggetto immediato una cosa, valgono erga omnes e impongono a chiunque l'obbligo, sempre negativo di rispettarne l'esercizio. E' una categoria costituita a numero chiuso.
I diritti reali limitati si suddividono nella classificazione classica :
- diritti di godimento, cioè quando la limitazione del diritto del proprietario corrisponde a un diritto di godimento attribuito ad altri: enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù;
- diritti di garazia: pegno ed ipoteca.
Diritto di Proprietà
Diritto di Usufrutto
Diritto di Abitazione
Diritto d'Uso
Diritto di Superficie
Diritto di Enfiteusi
Diritto di Servitù
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