Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le controversia in materia di patti di famiglia tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 

Cosa sono i patti di famiglia: sono la possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, introdotto nel  sistema nel 2006.

Novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusa la presenza di imprese a carattere “familiare”.

 

E' un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia.

 


PATTI DI FAMIGLIA

CASI IN CUI SI DEVE ESPERIRE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO


Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).

Caratteristiche



TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DI AZIONi LEGATA ALL'OBBLIGO DI ESPERIRE TENTATIVO DI MEDIAZIONE


TIPOLOGIA DI AZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO           

OBBLIGO PRELIMINARE

DI MEDIAZIONE

NOTAZIONI PARTICOLARI                           

Azione di annullamento

Art. 768 quinquies c.c.

Art. 1427 c.c.

D. Lgs 28/2010

Secondo quanto disposto dall'art. 768 quinquies, comma 1 c.c., il patto di famiglia può essere oggetto di impugnazione da parte dei partecipanti ai sensi dell'art. 1427 c.c. attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento del contratto.L'azione di annullamento può dunque essere esercitata per le cause tipizzate rappresentate dall'errore, violenza e dolo, con l'esclusione dei motivi ex art. 1425 c.c. ex art. 1426 c.c.

E' altresì opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 768 quinquies, comma 2 c.c, l'azione di annullamento del patto di famiglia è soggetta al termine di prescrizione di un anno.

Azione di scioglimento del contratto

Art. 1372 c.c.

Art. 1373 c.c.

Azione di scioglimento del contratto per mutuo dissenso ex art. 1372 c.c.

Azione di scioglimento del contratto per recesso unilaterale ex art. 1373 c.c.