Il D.Lgs 4 marzo 2010, n 28 ha inserito le azioni giudiziali relative alla controversia in materia di successioni ereditarie tra le materie in cui è necessario esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione come previsto da decreto sopra citato. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 


SUCCESSIONE EREDITARIA

CASI IN CUI SI DEVE ESPERIRE IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO


TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DI AZIONI LEGATE ALL'OBBLIGO DI ESPERIRE TENTATIVO PRELIMINARE DI MEDIAZIONE


TIPOLOGIA DI AZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO           

OBBLIGO PRELIMINARE

DI MEDIAZIONE

NOTAZIONI PARTICOLARI                           

Azione revocatoria e surrogatoria

Art. 470 c.c.


 

Azione impugnatoria

Art. 524  c.c.

 

 

Impugnazione per violenza  o dolo

Art. 482 c.c.

Art. 482 c.c."L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo."

Impugnazione del legato

Art. 1129 c.c.

 

Azione di riduzione

Art. 564 c.c.

 

Impugnazione di testamento

Art. 589 c.c.

 

Azione

Art. 624 c.c.

 

Azione di divisione

Art. 713 c.c.