La mediazione è gratuita per i soggetti che possono beneficiare del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):
- quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010);
- ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.
A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la documentazione necessaria ad attestare tale situazione.
E' uno strumento che consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.); esso vale anche nel processo penale.
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del Ministro dela Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).
Di recente il legislatore, nella legge di stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208), ha riconosciuto la possibilità per gli avvocati di essere ammessi alla compensazione dei crediti vantati nei confronti dello Stato con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto, ed i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, di tali crediti (art. 1, co. 778-779).
Accogliendo taluni suggerimenti provenienti dall’Avvocatura, ha altresì previsto che il giudice provveda alla determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed all’emissione del relativo decreto di pagamento, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta (art. 1, co. 783).
A tale meccanismo si aggiunge la possibilità per i Consigli dell’Ordine di sottoscrivere protocolli con i capi degli uffici giudiziari interessati per impiegare il proprio personale negli uffici per il pagamento delle spese di giustizia, nell’arco temporale massimo dei prossimi tre anni, al fine di accelerare i tempi procedimentali. Il legislatore dispone che tali protocolli, redatti nell’ambito di una Convenzione quadro da stipularsi tra il Ministero della Giustizia e il CNF, siano previamente approvati dal Ministero (art. 1, co. 784-787).
In attesa dell'approvazione di un Protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari, è disponibile a questo link una utility che consente di calcolare il calcolo del compenso dovuto al difensore sulla base dello schema di protocollo standardizzato elaborato dalla Commissione interna del CNF. Si rileva che i calcoli, al pari delle maggiorazioni, costituiscono ipotesi redatte sulla base del citato schema di Protocollo, allo stato non approvato.
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