Imprese e Mediazione Civile e Commerciale

L’impresa Italiana vive un periodo difficile e il sistema giustizia mette a disposizione pochi strumenti utili alla stessa, uno di questi è la MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE.

Uno strumento rapido, economico, efficiente, che permette all’imprenditore di salvaguardare i propri interessi e nel qual tempo non deteriorare i rapporti in essere.

Oppure di risolvere il problema in breve tempo così da chiudere definitivamente un capitolo spiacevole senza code giudiziarie decennali da celebrare nelle aule di tribunale.

Chiunque può eccedere alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

I costi contenuti dell’attivazione della procedura e successivamente anche delle indennità, che maturano a seguito di adesione, permettono un risparmi economico e monetario concreto.

Punto di forza della mediazione, inoltre, è la riservatezza. Riservatezza che permette alle parti sia di esprimere gli interessi sostanziali con il mediatore, così che grazie al suo aiuto si giunga ad un accordo conciliativo, sia di divulgare informazioni che non usciranno mai dal tavolo negoziale. La riservatezza permette di non esporre la propria azienda o attività economica alla pubblicità prevista per gli altri mezzi di giustizia ordinaria; ricordiamoci sempre che la sentenza è pubblica, l’accordo di mediazione riservato tra le parti.

La mediazione può essere obbligatoria e cioè va esperito un tentativo di mediazione prima di utilizzare gli strumenti di giustizia ordinaria, se riguarda le seguenti materie: condominio, locazioni, affitti d’azienda, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.

Per tutti gli altri diritti disponibili la base su cui si può agire è volontaria: contrattualistica di qualsiasi tipo, mancati pagamenti, riscossione parcelle, mancato rispetto dei termini contrattuali, ecc.



quanto costa il tentativo di mediazione?

Il tentativo di mediazione quanto costa? Il deposito in segreteria dell’istanza di mediazione costa euro 48,80 comprensivi di iva fino a 250.000 euro di valore del contendere, successivamente euro 97,60, oltreché le spese di notifica.

E se la parte invitata non compare? Nessuna altra spesa dovrà essere sostenuta da parte istante, alla quale verrà consegnato un verbale negativo per assenza di parte invitata.

Nel caso invece la parte invitata aderisca al primo incontro informativo il mediatore sonderà la possibilità che questa prosegua nella procedura di mediazione grazie al primo incontro informativo previsto dal legislatore. Solo successivamente all'adesione alla procedura di mediazione maturano e sono dovute le indennità.



vantaggi della mediazione

 

  1. La durata del procedimento di mediazione è di 90 giorni, termine derogabile solo dalle parti di comune accordo, nel caso sia necessario in vista di un futuro e possibile accordo, qualche altro giorno.

  2. La possibilità di decidere in massima autonomia se sottoscrivere l’accordo o non sottoscrivere l’accordo fino all’ultimo incontro.

  3. Il Mediatore è sempre un soggetto terzo che non conosce le parti, non è un giudice e quindi il suo compito non è di giudicare ma di aiutare le parti a risolvere il problema facilitando l’incontro degli interessi sostanziali delle stesse. Il mediatore è un professionista con lunga esperienza nell’ambito in cui viene nominato mediatore e che quindi può con le sue capacità aiutare le parti.

  4. La possibilità in caso di questioni tecniche irrisolte, che generano conflitto tra le parti, di nominare un consulte tecnico in mediazione sinteticamente definito CTM, con costi nettamente inferiori rispetto ad un CTU ausiliario del giudice previsto se necessario e nominato dal giudice a carico delle parti.

  5. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, nel caso le parti non siano assistite dai legali l’accordo può essere omologato su richiesta delle stesse dal presidente del tribunale con decreto.

 

 

vantaggi fiscali della mediazione

  1. Le indennità spettanti all'organismo sono fissate dall'art. 16, tabella A DM 180/2010.

  2. Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta da utilizzare nell'anno solare successivo in cui si è chiusa la mediazione, commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto a metà ossia euro 250,00. Quindi le fatture dei pagamenti vanno conservate e consegnate al proprio commercialista, che dovrà indicare l'importo nella denuncia dei redditi.

    Di seguito si riporta quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del MODELLO 730/2018 periodo di imposta 2017. (le indicazioni potranno subire modifiche di anno in anno, modifiche previste dall’Agenzia delle Entrate).

    SEZIONE XI - Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà. L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
    Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
    Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

    Rigo G13 (il rigo può variare di anno in anno)
    Colonna 1 (Credito anno 2017):
    riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2018.
    Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.”

  3. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non sono pubblici.

  4. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente ed a seconda della tipologia di aliquota a cui la parte è soggetta.

  5. Nel caso sia raggiunto un accordo amichevole di conciliazione soggetto a trascrizione ex articolo 2643, le parti potranno usufruire delle convenzioni sottoscritte a favore dei nostri clienti con i migliori studi notarili, (per esempio nei casi in cui l'autentica del pubblico ufficiale sia necessaria ed in ogni caso in cui con l'accordo si concludano negozi soggetti a pubblicità in pubblici registri, immobiliare e commerciale).



servizi

Mediazione Civile e Commerciale materie obbligatori DM 28/2010, condominio, locazioni, affitti d’azienda, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;

Mediazione Civile e Commerciale materie obbligatori DM 28/2010 con specializzazione in successioni e divisioni;

- Mediazione Volontaria per tutte le altre materie relative a diritti disponibili;

- Mediazione d’Impresa con mediatori specializzati in diritto d’impresa;

- Mediazione Bancaria con mediatori specializzati in diritto bancario;

- Servizio di consulenza preventiva;

- Servizio di assistenza durante tutta la procedura da personale specializzato;

- Servizio di assistenza in fase di deposito sia cartaceo che on line.



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